Avvocato Domenico Esposito
 

POTERI DI CONTROLLO DEL SOCIO


Il diritto di controllo del socio si sostanzia in due diritti distinti:
1)           diritto di informazione
2)           diritto di ispezione.

Il diritto di informazione si sostanzia nella facoltà, concessa a ogni socio, di chiedere agli amministratori sia notizie generali sull'andamento della gestione che informazioni puntuali su singoli affari, già compiuti o ancora da compiere.
La richiesta può essere inoltrata senza particolari formalità, salvo quelle necessarie, eventualmente, a fornirsi della prova dell’inoltro della richiesta.
Il diritto di ispezione riguarda, nell’attuale disciplina, tutti i libri della società, le scritture contabili, i documenti bancari ecc.
I limiti ai due poteri del socio, come sopra enunciati, sono costituiti dalla segretezza degli affari sociali e dalla correttezza dell’azione di controllo.
Ovviamente il controllo dovrà essere effettuato in modo da non ostacolare lo svolgimento dell’attività sociale e senza che possano essere diffuse informazione per loro natura riservate, né possono essere portati fuori dalla sede della società i documenti della medesima.
Questione delicata, e non priva di rilevanza pratica, è se il socio che esercita il diritto di controllo possa pretendere l’ausilio (che sarebbe a volte necessario, si pensi al caso di grandi archivi contabili) degli impiegati della società (impiegati) per estrarre i documenti di cui abbisogna, e se possano utilizzare, per l’estrazione di copie, le fotocopiatrici ivi presenti. Sull’argomento la giurisprudenza è divisa.
Questi diritti possono essere esercitati dal socio anche mediante professionisti di fiducia.

 I mezzi di tutela giurisdizionale dei diritti di controllo
Comunemente ammessa la possibilità di agire in via cautelare (art. 700 cpc) contro il rifiuto degli amministratori all’esercizio dei poteri di ispezione e controllo del socio.
Esiste anche la possibilità di esperire un’azione di responsabilità individuale del socio, a norma dell’art. 2476 comma 6 cc, anche se presupposto dell’azione è la non agevole dimostrazione del danno diretto al socio per l’impedimento all’esercizio del potere di controllo.
Sono inoltre puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria “gli amministratori che, occultando documenti con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuiti ai soci o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o a società di revisione”.

L'azione di responsabilità promossa dal socio o dalla società
Una volta riscontrate irregolarità nella gestione sociale, sia la società che il singolo socio potranno esercitare azione di responsabilità verso gli amministratori, qualora il patrimonio rispettivamente della società o del socio siano stati direttamente danneggiati dall’azione degli amministratori.
Alla società deve essere quindi eventualmente corrisposto il risarcimento danni e sulla società gravano le spese del giudizio. Il socio, quindi, che avesse intentato azione di responsabilità ha diritto al rimborso delle spese giudiziarie da parte della società.
La società è litisconsorte necessario in caso i soci esperiscano azione di responsabilità degli amministratori.

Quid iuris se i soci hanno deciso la rinuncia preventiva all’azione di responsabilità sociale? E se gli stessi soci abbiano autorizzato le azioni censurabili?
Anche in questi casi, secondo alcuni le norme sulla responsabilità degli amministratori servono a garantire l’integrità del patrimonio sociale e quindi prevarrebbe in ogni caso l’interesse del singolo socio a denunciare ed eliminare le irregolarità.
Peraltro l’art.2476 stabilisce la responsabilità solidale del socio che abbia intenzionalmente deciso o autorizzato compimento di atti dannosi.

Il provvedimento cautelare di revoca dell'amministratore
Il socio ha anche la possibilità di chiedere in via cautelare la revoca degli amministratori.
Ciò in presenza di presenza di «gravi irregolarità nella gestione».
Per quanto attiene al danno, esso deve essere potenziale, difettando, altrimenti, il pericolo presupposto dell’azione cautelare, che ha lo scopo, appunto, di impedire tale danno.
Il pregiudizio potenziale spesso si accompagna a un danno attuale già prodotto.